Permessi supplenti annuali, chiarimenti sulle novità CCNL (NOTA ARAN)
Retribuzione permessi supplenti annuali, l’ARAN ha pubblicato una Nota che fornisce degli importanti chiarimenti in merito alle novità contenute nell’ultimo contratto scuola firmato dai sindacati riguardanti i permessi retribuiti di tre giorni, estesi anche al personale che sottoscrive un contratto a tempo determinato.
Retribuzione permessi supplenti annuali, la Nota pubblicata dall’ARAN
Si riporta il contenuto della Nota diffusa dall’ARAN: ‘Con la nota a cui si risponde, codesto Istituto scolastico chiede all’Aran un parere se il personale a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto abbia diritto a 3 giorni di permesso retribuito a prescindere dall’entrata in vigore del nuovo CCNL o se i tre giorni vadano riproporzionati a partire dal 19 gennaio 2024. Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dì un CCNL questa Agenzia rammenta che l’art. 2, comma 2, del sopra citato CCNL, dispone quanto segue:
“gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’A.R.A.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana“.
Pertanto, a seguito della stipula avvenuta in data 18/01/2024, il CCNL ha iniziato a generare i suoi effetti dal giorno successivo. Infatti a differenza delle disposizioni legislative, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce la condizione necessaria ai fini dell’entrata in vigore delle stesse, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno efficacia di per sé e possono essere applicati anche a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati pubblicati o meno nella G.U.
Per quanto concerne, invece, il quesito posto circa i 3 giorni di permesso retribuito l’art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024 così recita: ” II personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”
Pertanto, a parere di questa Agenzia, i permessi non andranno riproporzionati in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL quanto la tipologia del contratto in essere nel momento di inizio della vigenza, un “contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”. Si riporta, a questo indirizzo, la Nota in PDF pubblicata dall’ARAN.
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