Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU docenti: autorizzati 51.753 con la pubblicazione del decreto. Gli Atenei e le procedure per l’accesso

Per l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni universitarie e AFAM attiveranno 51.753 posti per i corsi di formazione iniziale e di abilitazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il 22 aprile 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emesso il decreto 621, che include allegati, autorizzando e ripartendo questi posti. Il decreto stabilisce anche i criteri di selezione nel caso in cui le domande superino i posti disponibili.

Il decreto 620, emesso lo stesso giorno e con allegato, riserva il 45% dei posti a coloro che hanno prestato servizio per 3 anni negli ultimi 5, di cui uno nella specifica classe di concorso. Di questa percentuale, il 5% è riservato a coloro che hanno contratti di insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Offerta formativa e requisiti di ammissione

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei
docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art.
2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art.
2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis,
comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4
agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art.
18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del
DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art.
18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Modalità di ammissione

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell’articolo
precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati
all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l’accesso a tali
percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22
aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo
precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo
precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati all’allegato B,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della
graduatoria di merito.

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo
quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4
agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono
confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all’art. 2,
comma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non può superare l’importo di euro 2.500;

Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia,
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la
frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Attività di tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe
pari a dodici ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si
avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in
qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco
regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Frequenza contemporanea al TFA Sostegno

Per il 2023/2024 è consentita la frequenza contemporanea con lVIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Per l’iscrizione ai corsi occorrerà attendere i bandi dei singoli Atenei o Istituzioni AFAM.

Allegato: Decreto Ministeriale 621 del 22 aprile 2024 – Autorizzazione posti e modalità selezione attivazione percorsi di formazione iniziale docenti

Continua la lettura su: https://www.oggiscuola.com/web/2024/04/23/percorsi-abilitanti-60-36-30-cfu-docenti-autorizzati-51-753-con-la-pubblicazione-del-decreto-gli-atenei-e-le-procedure-per-laccesso/ Autore del post: OggiScuola Fonte: https://www.oggiscuola.com/

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