Debiti scolastici agli scrutini finali, di norma si devono assolvere entro il 31 agosto. Eccezionalmente si può sforare ai primi di settembre
L’anno scolastico sta già volvendo alla fine e gli esiti degli scrutini finali non sono così lontani. Nella scuola secondaria di secondo grado oltre all’ammissione alla classe successiva o la non ammissione, c’è anche la possibilità della sospensione del giudizio con il debito scolastico e il recupero di una o più discipline. Tale recupero e l’esame per valutare l’assolvimento del debito o dei debiti, è regolato da un decreto ministeriale che risale al 2007. Si tratta del D.M. n. 80/2007 che introduce in buona sostanza un esame valutativo delle carenze riscontrate a giugno, da espletare entro la fine dell’anno scolastico e quindi entro il 31 agosto di ogni anno, per decidere l’ammissione o la non ammissione dello studente deficitario alla classe successiva.
Sospensione del giudizio
Bisogna ricordare che, a rigore di norma, l’art. 5 del D.M. n. 80 /2007 stabilisce nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni,