Scuola e congedo parentale all’80%: le FAQ dell’INPS a chiarimento

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti modifiche riguardanti l’indennità di congedo parentale. In particolare, l’indennità è stata elevata dal 30% al 60% della retribuzione, con la possibilità di raggiungere l’80% per il solo anno 2024. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono i requisiti per beneficiare di questa nuova normativa.

Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, sono escluse da questa modifica.

In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo. In pratica, i genitori potranno usufruire di un congedo parentale più lungo senza perdere parte del proprio stipendio.

Requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale

Per poter beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Il mese di congedo parentale deve essere fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
  2. Il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023.

FAQ INPS CONGEDO PARENTALE 2024

1.Domanda: Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?
Risposta: L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono
escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione
separata.

2.Domanda: In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?
Risposta: L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa
l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto
al primo.

3.Domanda: Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo
parentale?
Risposta: L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia
fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31
dicembre 2023.

4. Domanda: Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori è
lavoratore dipendente e l’altro no?
Risposta: Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo
parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.

5. Domanda: Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il
congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?
Risposta:
– Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso
in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di
vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione
reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.

6. Domanda: Come posso presentare la domanda di congedo parentale?
Risposta: La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale
www.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.
Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite da
Inps con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

7. Domanda: Qual è la differenza tra il congedo parentale indennizzato al 60% e all’80%?
Risposta: La differenza risiede nell’ammontare dell’indennità: il congedo indennizzato all’80% è
previsto solo per il 2024, mentre dal 2025 in poi l’indennità sarà al 60%.

8. Domanda: Cosa succede se un genitore non fruisce del congedo parentale?
Risposta: Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possono
essere fruiti dall’altro genitore.

9. Domanda: Se il padre fruisce del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023,
quali sono i suoi diritti di congedo parentale?
Risposta: Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o
obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale
indennizzato all’80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore
mese indennizzabile all’80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro
il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni
di età del figlio.
Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo
parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità
successivamente al 31 dicembre 2023.

10. Domanda: Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati i
mesi di calendario o 30 giorni?
Risposta: La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo
dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno
o più mesi interi.
Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo
fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.
Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese
od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come
resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

11. Domanda: Se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31
dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024
(quindi dopo il 31 dicembre 2023), ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore
mensilità indennizzata all’80%?
Risposta: Si, perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di
paternità obbligatorio. Dunque, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in
ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale
all’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

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Congedo parentale, novità in arrivo dal 13 agosto. La comunicazione INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – SerieGenerale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione allaDirettiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitorie i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura trauomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcunenovità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimentodelle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operativedi dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bisal Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguitoanche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando letutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come“Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina èrimasta immutata.Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27-bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative didettaglio.Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi(non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo èfruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madrelavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternitàalternativo di cui all’articolo 28 del T.U.Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire delcongedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazioneall’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può esseresostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e lagestione delle assenze.Ai sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio èriconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamentoeconomico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo23 del T.U.; il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del T.U.Pertanto, a differenza della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padredi cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ilnuovo congedo di paternità obbligatorio:può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesisuccessivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Maternità delle lavoratrici autonome
L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce, il comma 2-terall’articolo 68 del T.U., prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornalieraanche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanzedella gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravatedallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma3”del T.U.L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenzadi un accertamento medico della ASL, come previsto dal rinvio all’articolo 17, comma 3, dellostesso T.U.L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità aseconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
Congedo parentale
3.1 Congedo parentale per genitori lavoratori dipendentiL’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità inmateria di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo annodi vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennitàpari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, adun ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spettaun’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono iseguenti:– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabiledi 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (odall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodoindennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivoindennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previstidall’articolo 32 del T.U. ossia:– la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primidodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;– il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga perun periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni divita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;– entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedoparentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero ofrazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingressoin famiglia in caso di adozione o affidamento.Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati dicongedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento dellaretribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche ilgenitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codicecivile, l’affidamento esclusivo del figlio.Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitorio per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) divita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennitàpari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessatosia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a caricodell’assicurazione generale obbligatoria.L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.3.2 Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separataLa normativa novellata dal decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire delcongedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita delbambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamentopreadottivo.Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibileall’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativatra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e nonpiù 6 mesi).Restano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per potere fruiredel congedo parentale.3.3. Congedo parentale per genitori lavoratori autonomiIl decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per ilavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentaleanche ai padri lavoratori autonomi.Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno deigenitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione oaffidamento) del minore.
Domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi dicui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al propriodatore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizionemediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioniinformatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successivacomunicazione.I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro,presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contactcenter integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Visualizza la comunicazione INPS

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