Giù le mani dal diritto di sciopero e dalle ferie del personale della scuola!

Da un po’ di tempo qualche rigorista d’accatto non ha trovato di meglio che accanirsi contro i lavoratori della scuola inventandosi che i giorni di partecipazione allo sciopero riducono le ferie in proporzione ai giorni di lavoro calcolati in ragione d’anno. Ricordiamo a questo proposito che il diritto di sciopero e quello alle ferie sono diritti costituzionalmente tutelati. Per approfondire l’argomento, in allegato la nostra guida.

In forza di ciò il Ministero dell’Istruzione – con circolare n. 312 del lontano 18 settembre 1989 – ha chiarito che i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto d’impiego.

E sempre in forza di ciò, con la sua autorevolezza tecnico/giuridica, la Corte dei Conti – nell’Adunanza Generale del 12 settembre 2019 (deliberazione n. SCCLEG/7/2019/SUCC) – ha affermato che l’assenza per l’esercizio del diritto di sciopero rappresenta una astensione non interruttiva ma sospensiva della prestazione, in quanto espressione di un diritto costituzionalmente garantito.

Diversamente si creerebbe un’inammissibile disparità di trattamento in generale tra il personale della scuola e le altre categorie di lavoratori.

In quanto alla modalità di calcolo delle stesse qualora risultasse un numero non-intero, ovvero oltre a giornate anche delle frazioni, si procede per arrotondamento all’unità superiore in presenza di frazioni > 0,5. Programmi di calcolo che arrotondano per difetto il numero dei giorni di ferie spettanti sono del tutto fallaci.

Perciò la FLC CGIL avverte gli improvvisati giuristi e produttori di software dovunque collocati: giù le mani dalle ferie e

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