INCONTRI AL MIM/ Incarichi ad interim per gli EX DSGA, trattativa in fase di stallo. Evidenti le questioni aperte ereditate dal CCNL 2019-21
Si è tenuto il confronto tra la Federazione Uil Scuola Rua e l’Amministrazione scolastica sulla definizione dei “criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA”. Poche le novità apportate al testo consegnato alle Organizzazioni sindacali.
All’art.3 -1° co. Si inserisce l’obbligo alla sostituzione da parte del personale collocato nell’area dei “coordinatori amministratori” – ex area C;
All’art.4 (ulteriori modalità di conferimento dell’incarico ad interim), si snelliscono i criteri, prevedendo solo i seguenti:
a – viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e l’incarico di titolarità
b – minore anzianità di servizio nel ruolo
c – minore anzianità anagrafica
Da ultimo, l’Amministrazione ha devoluto alla responsabilità del Ministro la cassazione completa dell’art.4.
La Federazione Uil Scuola Rua ha così sintetizzato la propria posizione.
PRELIMINARMENTE
Valutata la portata della fattispecie che la norma si prefigge di regolamentare, il rimedio appare: debole, iniquo, inefficace e suscettibile di generare conflitti tra l’Amministrazione e il personale.
Il primo elemento di criticità dell’intero impianto si rileva nelle sostituzioni di breve durata (massimo tre mesi consecutivi). Vi provvede in maniera unilaterale il dirigente scolastico in assenza di criterio a cui lo stesso è tenuto a rifarsi.
A seguire si rileva l’incongruenza della disposizione adottata (cfr.art.57-co.3 CCNL 2019/21), in quanto si rende la sostituzione per i periodi prefissati (3 mesi/intero anno scolastico), obbligatoria. Infatti, a differenza della regolamentazione precedente, che veniva normata attraverso le “posizioni economiche”, la nuova normativa ne stabilisce l’obbligo, solo parzialmente temperato dalla previa valutazione della “disponibilità’. Tant’è che all’art.4 del decreto,
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