Docente svolge attività di programmazione presso il proprio domicilio: la scuola come verifica l’idoneità della postazione di lavoro?

L’ARAN è recentemente intervenuta su una delle novità inrodotte nell’ultimo CCNL 2019/2021, per quanto concerne la disciplina concernente il lavoro a distanza.

In proposito, ha risposto al seguente quesito:

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, la scuola in quale misura può essere ritenuta responsabile della postazione di lavoro del docente che svolge attività di programmazione presso il proprio domicilio? Come si può ottemperare alla verifica della sua idoneità ai fini della valutazione del rischio di infortuni?

L’ARAN innanzitutot richiama la norma contrattuale: il titolo III del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – intitolato “Lavoro a distanza” – all’art. 10 individua i destinatari dello stesso, ricomprendendo tra questi il personale tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro. A seguire, le disposizioni contrattuali si articolano in due Capi che

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