Assegnazioni provvisorie 2024, le lavoratrici madri hanno precedenza senza obbligo di ricongiungimento al figlio di età minore di sei anni
Una docente lavoratrice madre, residente con il figlio minore di 6 anni nella provincia di Varese, chiede se può fare domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Catanzaro per ricongiungersi al genitore ultrasessantacinquenne avvalendosi della precedenza per avere un figlio di età di 4 anni. Leggendo la normativa di riferimento sulle assegnazioni provvisorie, ovvero il CCNI utilizzazioni 2019-2022 e l’ipotesi di intesa del 27 giugno 2024 che dà ultrattività al suddetto CCNI, la risposta è affermativa. La docente in questione ha diritto al ricongiungimento al genitore, utilizzando l’assegnazione provvisoria interprovinciale verso Catanzaro ad avere riconosciuti 10 punti (6 per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne e 4 punti per il figlio di età inferiore ai 6 anni) e inoltre ha diritto al riconoscimento della precedenza per essere lavoratrice madre.
Lavoratrice madre e diritto di precedenza
L’art.8 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 definisce le precedenze utilizzabili per le domande di assegnazione provvisoria 2024-2025.