Articolo 134
Questo è un articolo “what-if”: “che accadrebbe se…” o meglio “cosa sarebbe accaduto se”, dove il “se” riguarda una norma che viene dal passato, dal 1931 per l’esattezza, e che se fosse stata interpretata e applicata agli albori della nascita della profilazione online avrebbe potuto bloccare fin dall’inizio l’accumulazione di dati sulle persone (cioè il “dossieraggio”) da parte di Big Tech e della miriade di data-broker che prosperano su queste pratiche dai contorni ancora oggi molto poco definiti.
Stiamo parlando dell’articolo 134 del Regio Decreto n. 773 (anche noto come “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” o “TULPS”).
Nella sua laconicità, questo articolo dice senza mezzi termini che: “senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
Licenza del prefetto per i
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