Dimissioni del personale della scuola: un percorso a ostacoli
Con l’avvenuta privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico impiego, anche il personale della scuola – docente e Ata – è soggetto all’applicazione delle norme del codice civile. Il che, nello specifico, significa la possibilità di presentare le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro in forza dell’art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto a -tempo indeterminato. L’articolo, infatti, salvo il rispetto dei termini di preavviso (da 2 a 4 mesi secondo l’anzianità di servizio maturata), come prescritto dall’art. 23 del Ccnl 29.11.2007, non rileva, di norma, alcun impedimento.
Tuttavia, l’impedimento c’è.
E’ costituito dal Dpr 28.04.1998, n. 351 – Regolamento in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola – che consente al Ministro dell’Istruzione, tramite un apposito decreto, di fissare, per ogni anno scolastico, i termini entro cui presentare le domande di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla data di presentazione