NOTA INFORMATIVA CONTENZIOSO CCNL SCUOLA 2019/21 Rinviata la causa per la discussione a metà dicembre

In data odierna si è svolta l’udienza di merito del ricorso relativo alla esclusione della Federazione UIL Scuola Rua dalla partecipazione e dal confronto.

Il Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento Numero di Ruolo generale N. 11280/2024 – Giudice LIONETTI ANNA MARIA/Ricorrente Principale FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA/Resistente principale MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO –

ha rinviato la causa per la discussione all’udienza dell’11/12/2024 10,30.

A tal riguardo preme sottolineare che il Giudice ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalle altre Organizzazioni Sindacali (vedi provvedimento di udienza allegato) nei confronti della Gilda accogliendo la nostra tesi relativa alla inammissibilità della partecipazione al contenzioso da parte delle altre organizzazioni sindacali condividendo, per altro la tesi già espressa dal Collegio in sede di reclamo.

“…ritenuta l’insussistenza delle relative condizioni di legge rigetta l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Gilda Unams…”.

Il Collegio, inoltre, interviene anche in relazione agli atti di intervento proposti dalle altre Organizzazioni sindacali stabilendo quanto segue:

“In primo luogo, si osserva che, nella fattispecie, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui la Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori – Cisl Fsur, la Federazione Lavoratori delle Conoscenze – CGIL, la SNALS CONFSAL e l’ANIEF Associazione Professionale e Sindacale non risultano legittimati ad agire in via autonoma nel presente giudizio, ma possono partecipare al giudizio solo in qualità di soggetti intervenuti. In particolare, non si ritiene sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di accertamento della nullità di clausole contrattuali per violazione di norme imperative”

Pertanto, è stato chiaramente ribadito che le altre OO.SS. non hanno alcun titolo ad interloquire o meno in merito al diritto della Federazione UIL Scuola RUA ad ottenere le prerogative sindacali del confronto e della partecipazione.

Si ribadisce che la precedente Ordinanza cautelare emessa in sede di 700 cp.c. ad oggi, in attesa della decisione sul merito, è stata revocata unicamente sotto il profillo dell’urgenza come ribadito dal Tribunale in sede collegiale.

“Peraltro, l’insussistenza del requisito del periculum emerge dalle stesse deduzioni della difesa della Federazione UIL Scuola RUA, la quale ha affermato che con nota prot. n. 60989 del 23 aprile 2024, in atti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito le ha comunicato di aver invitato gli uffici a prendere le opportune iniziative per assicurarle, nell’ambito delle relazioni sindacali, le prerogative connesse alla sua rappresentatività e, pertanto, all’udienza del 20 giugno 2024 ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla quale le altre parti non hanno concordato. In tale situazione risulta evidente l’inesistenza del requisito del periculum in mora.”

In allegato l’Ordinanza Collegiale e il provvedimento dell’udienza odierna >>>

PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA

ORDINANZA COLLEGIO CAUTELARE

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