Assegnazione provvisoria, reclamo accolto per docente madre che chiedeva ricongiungimento al figlio maggiorenne e convivente
Una docente aveva richiesto per l’assegnazione provvisoria il ricongiungimento nel comune dove la stessa risiedeva con un figlio maggiorenne. In buona sostanza la docente, nella dichiarazione delle esigenze di famiglia chiedeva di ricongiungersi al figlio di età 21 anni e residente nella stessa abitazione. L’ufficio scolastico in questione non accoglie la domanda di assegnazione provvisoria per mancanza di requisiti, ritenendo che la normativa non prevede il ricongiungimento al figlio maggiorenne che convive con la madre.
Ricongiungimento per assegnazione provvisoria
È importante ricordare che ai sensi dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2019-2022, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché
ricorra uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da