Assenze per gravi patologie, riducono lo stipendio? Sono conteggiate nel periodo di comporto? Regole per docenti, ATA e dirigenti

Per le assenze per malattia nel pubblico impiego sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate situazioni.

Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009, all’art. 17, comma 9 (confermato dal CCNL 2019/2021), prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Parere dell’ARAN

L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36 ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.

E per il personale a tempo determinato?

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