Part-time a scuola, si può richiedere al momento dell’assunzione o presentando domanda entro il 15 marzo. E i supplenti?

La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata sia al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando appunto apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Infatti, per i docenti, anche il recente CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 all’art. 39 prevede che “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.”.

Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 61, con contenuto analogo all’art. 39.

Durata del part-time

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide

Related Articles