Congedo per donne vittime di violenza, spettano 120 giorni (90 per le Dirigenti) da richiedere con preavviso di 7 giorni
Sono 120 i giorni di congedo spettanti alle donne vittime di violenza. Lo prevede l’art. 17 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, siglato il 18 gennaio 2024.
L’articolo dispone che la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, abbia diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Preavviso di 7 giorni
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Retribuzione
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello