Ordinanze Tar Lazio Sezione III Bis 9 ottobre 2024, nn. 4518 e 4520

ABILITATI ESTERI. IL TAR LAZIO SOSPENDE DUE DECRETI DI DINIEGO AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI. ILLEGITTIME LE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE A NOTEVOLE DISTANZA DI TEMPO DALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSATO E BASATE SU CARENZE FORMALI. VIOLATO L’OBBLIGO DI COMPARAZIONE DEI PERCORSI PREVISTO DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Del 9 ottobre 2024 le ordinanze del Tar Lazio n°4518 e 4520 con le quali il Collegio della sezione III° Bis con il nuovo Presidente Dott.Tomassetti, ha accolto la sospensiva dei decreti di diniego delle istanze di riconoscimento del titolo abilitante per le classi di concorso di insegnamento rispettivamente A001 e A014 e A046 nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto del Ministero Istruzione e Merito nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia , emanato sul presupposto che la ricorrente non fosse in possesso di documentazione richiesta illegittimamente, con richiesta di integrazione formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di un notevole lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.

Nel caso di specie, il Collegio ha stigmatizzato la illegittimità del procedimento amministrativo“ riaperto” a seguito di sentenza del Tar Lazio di condanna, e del preavviso di diniego del Ministero Istruzione e Merito , atto presupposto nella parte in cui il Ministero Istruzione e Merito aveva ritenuto sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso suindicate.

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva dei decreti ha riconosciuto la palese illegittimità del comportamento del Ministero Istruzione che aveva inviato all’ interessato la richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, violando palesemente i principi fissati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022.

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso i decreti con la seguente motivazione:

Considerato che il rigetto impugnato, basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante;

Considerato altresì che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o formule sacramentali (pur certamente non ostando a forme di controllo ex post dell’autenticità dei documenti, comunque attraverso una specifica procedura che non appare essere stata seguita nel caso di specie);

Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, e nella sommaria sede cautelare fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi mantenibili e/o ottenibili;

Ritenuto, pertanto, che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero”.

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