Assenze per malattia, quali sono le regole per le gravi patologie per docenti, ATA e dirigenti scolastici?
Il CCNL Scuola 2006/2009, all’art. 17, comma 9 (confermato dal CCNL 2019/2021), prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Quindi, in questo caso, non si applicano le decurtazioni retributive previste genericamente per le assenze per malattia del pubblico impiego.
Parere dell’ARAN
L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36 ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.
E per il personale a tempo determinato?
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