Nessuna riduzione di risorse per i docenti tutor e orientatori

In relazione al comunicato stampa diramato dalla FLCGIL nel quale si sostiene che il Ministero, durante l’incontro con le OOSS tenutosi questa mattina, avrebbe illustrato uno schema di decreto ministeriale con il quale verrebbero “dimezzate le risorse per tutor e orientatori” corre l’obbligo di precisare quanto segue.

Non vi è stata alcuna riduzione di risorse per i docenti tutor e orientatori, ma, al contrario, grazie alla messa a disposizione di ulteriori fondi comunitari, si assiste ad un significativo aumento di risorse finanziarie destinate a questa finalità. Ciò si concretizzerà nella possibilità per ciascun insegnante impegnato in questa delicatissima funzione di ricevere una retribuzione accessoria pro capite almeno pari, se non superiore, a quella percepita nell’anno precedente.

Ed infatti, al fine di assicurare la continuità, per l’anno scolastico 2024/2025, delle azioni previste dalle Linee guida per l’orientamento, la Legge di Bilancio n. 213/2023 ha stanziato 84 milioni di euro.  A tale stanziamento, allo scopo di garantire ai docenti tutor e orientatori un compenso adeguato e articolato sulla base delle funzioni e attività svolte, si aggiungono 183 milioni di euro a valere sul programma POC “Per la scuola” 2014-2020. 

Complessivamente pertanto sono stati stanziati 267 milioni di euro per il prossimo anno scolastico che consentono di garantire il mantenimento dei compensi previsti nello scorso anno scolastico.

L’utilizzo dei fondi europei, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio del Ministero, consente di retribuire anche il personale amministrativo impegnato a sostegno di queste attività oltre che di gratificare il maggiore impegno del docente per ore aggiuntive di tutoraggio svolte anche a sostegno di studenti con particolari fragilità o con particolari necessità e interessi, che richiedono un maggiore e più puntuale supporto.

I criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle diverse risorse a disposizione vengono definiti con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, come espressamente previsto dal d.l. 71/2024, convertito nella legge 106/2024, che all’articolo 14-bis, co.7 ha infatti  disposto che “All’articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nelle more dell’avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l’anno scolastico 2024/2025, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali”.

Il ricorso all’atto unilaterale, cui fa riferimento la nota del sindacato, non è stata una decisione assunta discrezionalmente dal Ministero, bensì una scelta fatta dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge citato cui l’Amministrazione doverosamente si è attenuta.

Anzi, proprio per il rispetto delle prerogative negoziali delle parti sociali, il testo del decreto proposto ai sindacati, nell’ambito di 2 sessioni di incontro dedicate a questo tema, prevede che in sede di contrattazione integrativa ciascuna istituzione scolastica, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, definisca i criteri per la determinazione dei compensi dei docenti tutor, ferma restando la necessità di riconoscere un compenso compreso tra un valore minimo e un valore massimo opportunamente indicato dal provvedimento.

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