Giorni di permesso personale o familiare. Tra diritto e discrezionalità

La Uil Scuola Rua scrive all’ARAN: occorre intervenire per ribadire con chiarezza la forza cogente e vincolante della norma contrattuale.

La questione che oggi è oggetto di ampia discussione investe il diritto del personale docente di poter usufruire delle giornate di permesso per motivi personali o familiari ai sensi dell’art. 15 comma 2 – CCNL Scuola.

Sul tema è intervenuta la Cassazione che, scomodando anche il proprio potere di interpretazione della norma, appiattisce la propria visione sulla linea già espressa in precedenza dalla Corte di Appello di Milano.

Sostanzialmente, viene affermato che dal sistema normativo si evince, in modo del tutto chiaro (sic!), che esiste una discrezionalità del dirigente scolastico nel concedere o meno i permessi richiesti e, quindi, di negarli laddove essi non vengano ritenuti opportuni.

Altro tema è legato al contenuto delle motivazioni necessarie, o meglio adeguatamente articolate, per esercitare il diritto previsto dalla norma; anche in questo senso la Cassazione ritiene corretta la motivazione della Corte di Appello di Milano, affermando che:

a parte l’evidente assenza di specificità del motivo personale allegato (dalla locale giurisprudenza ricondotto per lo più a esigenze gravi ed urgenti che in concreto non vengono indicate), questo secondo motivo di impugnazione va ritenuto assorbito dalla motivazione di cui al precedente §, vista la potestà discrezionale lasciata al Dirigente in merito all’opportunità di autorizzare le ferie per queste particolare ipotesi”.

È pertanto dirimente, a parere della Suprema Corte, l’ambito di discrezionalità esercitato dal Dirigente Scolastico che finisce di ridurre un “diritto”, rivendicato dalle parti sociali

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