ARAN: dal 2007 è compito dei Collaboratori Scolastici l’assistenza agli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale
L’ARAN, Agenzia di Rappresentanza Negoziale per la contrattazione dei settori dei pubblici dipendenti, evidentemente sollecitata dalle scuole, ritorna sull’argomento dei compiti in capo al Collaboratore Scolastico (CS) in merito all’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni.
Per evitare ogni equivoco, fin dal titolo, l’ARAN formula la domanda: “Il Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?” Nella nota che pubblichiamo, la risposta è inequivocabile ed è (riassumendo): “Sì, anche perché ciò non è una novità del CCNL ultimo della scuola ma è fatto risalente addirittura al 2007”.
E ciò laddove si consideri che al CS spettavano (e spettano) fra i compiti obbligatori quelli previsti dall’art. 47 (incarichi specifici) del precedente CCNL, articolo richiamato non a caso dall’Agenzia.
E l’ARAN conclude: “Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.”
Dunque, ciò non riguarda solo l’assistenza agli alunni con disabilità ma tutti gli alunni che ne abbiano bisogno. Ma mentre in precedenza questo compito comprendeva le attività svolte dai Collaboratori scolastici, dall’infanzia alle superiori, oggi con il nuovo CCNL 2019/21 tale compito è limitato ai Collaboratori della scuola dell’infanzia e della primaria.
Va anche detto che mentre, in passato, prima della sottoscrizione del CCNL 2019/21, tale compito, per quanto obbligatorio, veniva pagato una miseria o addirittura non veniva pagato, ora con il Contratto Nazionale Integrativo sul
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