PNRR: opportunità o mero aggravio?

PNRR: opportunità per la scuola o mero aggravio dell’attività ordinaria?

di Cristina Lerede (*)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il pacchetto di investimenti e riforme predisposto dal Governo italiano nell’ambito del “Next Generation EU”, il programma voluto dall’Unione europea per favorire il rilancio degli Stati Membri dopo la pandemia Covid-19, con risorse da impiegare nel periodo 2021-2026 in vari settori. Il programma si sostanzia in uno strumento temporaneo da 750 miliardi di euro, pensato dall’Unione Europea, finalizzato ad una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste e a stimolare l’economia degli Stati membri.

Anche per quanto riguarda la policy dell’Istruzione il PNRR ha previsto una serie di strumenti volti ad implementare il settore, prevedendo un ampio programma di interventi mirati a migliorare la qualità e l’accesso all’istruzione, affrontando le sfide poste dalla società contemporanea.

Capita spesso però che chi opera all’interno delle Istituzioni scolastiche, destinatarie dei finanziamenti di cui si sta trattando, si chieda se le azioni del PNRR siano un’opportunità importante oppure un qualcosa di “calato dall’alto”, che rischia di trasformare le scuole stesse in meri “progettifici” oberati da una burocrazia sempre più pervasiva, con notevole aggravio dell’attività ordinaria.

Il responso non è facile e nemmeno univoco. Come spesso accade, occorre prendere in esame i progetti e le specifiche realtà scolastiche, per non rischiare di addivenire ad una risposta semplicistica e frettolosa.

Innanzi tutto, bisogna ricordare che il PNRR per la scuola prevede sia investimenti in tecnologia e infrastrutture digitali, sia interventi per la formazione digitale e sistemi di apprendimento a distanza nell’intento di rendere le scuole più accessibili ed efficienti.

Il piano è composto da 2 azioni, finalizzate alla ristrutturazione degli edifici scolastici e all’integrazione degli strumenti digitali per ottimizzare le forme di didattica web nella realtà quotidiana degli studenti e avvicinarli alle professioni del futuro.

Con l’esplicito richiamo all’esigenza di riservare maggiore attenzione a scienza e multilinguismo, il PNRR prevede il potenziamento, in tutti i cicli scolastici, delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Questo implicherà un investimento in attività, metodologie e contenuti scientifici, digitali e di innovazione.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato al PNRR per la scuola, sono illustrati i progetti attualmente in corso, come quelli avviati da Enti Locali o istituti scolastici da febbraio 2020, finanziati dal Ministero come parte integrante delle linee di investimento del PNRR.

Questi progetti comprendono azioni di riguardanti la sicurezza, iniziative per la creazione di una scuola 4.0 e progetti di didattica digitale integrata.

Bisogna però interrogarsi su alcuni punti importanti, tra i quali il primo è se il personale scolastico e in primis i docenti sono in grado di dare attuazione alle proposte formative così complesse ed innovative nel campo digitale.

È evidente che i docenti rappresentano il fulcro dell’attività formativa rivolta ai ragazzi e ai bambini in età scolastica, e loro stesso per primi necessitano di una formazione adeguata e finalizzata alla concreta attuazione della progettualità proposta (o … imposta?).

Il secondo punto da analizzare è se le azioni finalizzate all’implementazione dell’uso della tecnologia siano in linea con le esigenze della didattica e della pedagogia. Le statistiche europee che si traducono nei dati OCSE osservano che “le competenze in reading, cioè comprensione e lettura di testi più o meno complessi, sono in progressivo impoverimento, ovvero al ribasso”. L’introduzione e il potenziamento delle STEM e degli strumenti digitali, non ultimo l’uso dell’intelligenza artificiale applicata all’elaborazione dei testi, non sembra vadano incontro a queste esigenze comunicative.

Un altro aspetto problematico riguarda sicuramente la gestione amministrativo-contabile da parte delle segreterie scolastiche.

Se è vero che una scuola innovativa non può prescindere da una riorganizzazione tecnologica globale, finalizzata alla digitalizzazione e dematerializzazione prevista per la Pubblica Amministrazione, che coinvolga anche l’attività amministrativa e gestionale delle segreterie, non bisogna dimenticare che la contabilità scolastica è rigidamente normata.

A questo proposito non si può certo sottovalutare la mole di adempimenti burocratico-amministrativi che la gestione di questi fondi richiede, unitamente al fatto che la normativa contabile che disciplina il bilancio scolastico non ammette anticipi di cassa, pur anche quando siano effettivamente presenti disponibilità di cassa.

Le procedure di acquisto dei beni da parte degli istituti scolastici, così come disciplinate dal decreto sulla contabilità scolastica 129/2018, nonché l’iscrizione in bilancio dei finanziamenti e la complessa gestione dei residui, devono essere rispettate naturalmente anche per i fondi che derivano dal PNRR. Ciò comporta un notevole aggravio dei compiti ordinari delle segreterie. In particolare, occorre porre specifica attenzione alle modalità di rendicontazione dei progetti necessarie per l’erogazione dei fondi “a saldo” dei finanziamenti promessi ed inseriti nel Programma Annuale come previsione di entrata.

Si deve sottolineare in proposito che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), che, tra le varie misure, prevede l’introduzione di procedure più semplici e veloci per l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori – Amministrazioni ed enti locali – per il finanziamento delle opere del PNRR.

Le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. 

In sede di presentazione delle richieste, i Soggetti Attuatori attestano l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, insieme alle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Le Amministrazioni centrali titolari delle misure procedono, quindi, ai relativi trasferimenti, riservandosi di effettuare i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.

È auspicabile, quindi, che con questo recente intervento normativo si semplifichi almeno il lavoro amministrativo-contabile delle segreterie scolastiche, che sta dietro ad ogni adesione ad un’attività progettuale compresa nel PNRR, in modo da poter concludere che il PNRR scuola sia davvero un’opportunità per le istituzioni scolastiche e non un mero aggravio dell’attività ordinaria già ampiamente complessa. 

(*) Funzionario USR Lombardia e revisore dei conti

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