Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato ed hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio compreso eventuale conferma o proroga.

Diritto alla proroga

Per garantire la continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare dovesse conseguirne un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, il supplente già in servizio, ha diritto ad avere prorogata la supplenza a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Titolare assente prima e dopo la sospensione delle lezioni

Il comma 3 dell’art. 40 del CCNL/Scuola del 2006/2009, nel riprendere le disposizioni di legge precisa che “qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione

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