Anzianità di servizio nella mobilità d’ufficio, è necessario equiparare i punteggi con la mobilità volontaria per non infrangere la 1999/70/CE
La direttiva europea, specificatamente la 1999/70/CE, interviene nella clausola 4 a ricordare che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Eppure nella mobilità d’ufficio della scuola, in particolare per i docenti, il servizio prestato come docente con contratto a tempo determinato ha una decurtazione di tre o anche 4 punti per ogni anno scolastico, rispetto al punteggio assegnato per il servizio prestato con un contratto a tempo indeterminato. Una diversità di trattamento che, con ogni elementare evidenza, infrange la suddetta direttiva europea 1999/70/CE.
La direttiva europea 1999/70
Bisogna sapere che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 10 luglio 1999 è stata pubblicata la direttiva europea 1999/70/CE che,