Personale della scuola con contratto a tempo indeterminato: assenze per malattia, visite fiscali, orari di reperibilità e esoneri

Nel CCNL/Scuola 2019/2021 in merito alle assenze per malattia per il personale con contratto a tempo indeterminato è stato confermata la disposizione dell’Art. 17 del CCNL 2006/2009. Il personale che si assenta dal servizio per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 18 mesi retribuiti e ulteriori 18 mesi senza assegni in un triennio.

Validità del periodo in malattia e retribuzione

La retribuzione dei primi 18 mesi non è uguale per tutto il suddetto periodo, infatti, la norma prevede che si ha diritto alla retribuzione:
• Intera per i primi 9 mesi;
• Al 90% per i successivi 3 mesi
Al 30% per i restanti 6 mesi.
Tutti i suddetti periodi di assenza anche se retribuiti parzialmente, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e sono validi a tutti gli effetti.

Assenza per malattia

In caso di malattia, causa d’incapacità assoluta o temporanea al lavoro, il personale deve

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