Bigenitorialità a Scuola: La circolare MIM che tutela i diritti dei minori

La legge 54/2006 e successive modifiche e integrazioni hanno sancito il principio della bigenitorialità per i genitori separati/divorziati e, successivamente, anche per i figli nati fuori dal matrimonio (D. Lgs 154/2013). Questo principio sottolinea che la funzione educativa deve tener conto, in via primaria, della necessità di sviluppo della personalità del figlio, riconoscendolo come soggetto portatore di diritti propri anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori. La centralità dei diritti personali del minore e dei suoi superiori interessi è il fulcro della riforma, realizzata attraverso una bigenitorialità concreta nella vita quotidiana.

Applicazione della legge sull’affido condiviso

A quasi vent’anni dall’approvazione della legge sull’affido condiviso, nonostante i significativi progressi, essa non ha ancora trovato una piena e concreta attuazione nella vita scolastica dei minori. Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare 5336/2015, ha chiarito e ribadito la necessità di garantire il diritto alla bigenitorialità nelle scuole, a seguito di molteplici segnalazioni di mancata ottemperanza alla legge 54/2006.

Ruolo attivo dei Dirigenti Scolastici

Il Ministero ha ritenuto necessario fornire al personale scolastico chiarimenti e indicazioni operative sulla gestione dei figli di genitori separati. I Dirigenti scolastici devono svolgere un ruolo attivo a tutela e sostegno degli alunni di genitori separati, incoraggiando, favorendo e garantendo l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli. Questo include facilitare l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Necessità del consenso di entrambi i genitori

Per le autorizzazioni richieste dall’Istituzione scolastica, è necessario distinguere tra azioni genitoriali di maggiore interesse per il figlio e quelle di ordinaria amministrazione. Gli articoli 337 bis-ter-quater del Codice Civile disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo che essa è esercitata da entrambi i genitori anche in caso di separazione, salvo diversa disposizione. Le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative all’istruzione, educazione e salute, devono essere prese congiuntamente, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese disgiuntamente.

Indicazioni operative per le scuole

La nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 fornisce indicazioni operative per la concreta attuazione della legge 54/2006 in ambito scolastico. Ad esempio, se risulta impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori o se un genitore è irreperibile, è consigliabile inserire nella modulistica una dichiarazione che il genitore è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni non veritiere, ai sensi del DPR 445/2000. Questo permette alla scuola di liberarsi da eventuali responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere del genitore.

Chiarimenti normativi e pratiche amministrative

L’art. 316 c.c., comma 1, stabilisce che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. L’iscrizione a scuola e tutte le sue implicazioni (scelta dell’istituto, scelta dell’indirizzo di studi, scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, ecc.) richiedono l’accordo tra i genitori, trattandosi di una decisione che può condizionare l’apprendimento e la formazione del minore. Tuttavia, né la normativa in materia né la modulistica ministeriale prevedono la doppia firma, intendendo come tacito l’accordo del genitore non firmatario.

Situazioni di conflitto tra genitori

Nei conflitti tra genitori, può risultare impossibile acquisire il consenso di entrambi. La circolare 5336 del 02/09/2015 suggerisce una via d’uscita per tali situazioni, prevedendo che, laddove per la gestione delle pratiche riguardanti il minore non sia possibile ottenere il consenso scritto di entrambi i genitori o laddove un genitore sia irreperibile, si includa nella modulistica la seguente affermazione: «Il genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori».

Alla luce delle considerazioni emerse, il ruolo degli istituti scolastici è centrale e strategico per la tutela del diritto del minore a una concreta bigenitorialità. Il Ministero dell’Istruzione confida nell’intervento dei singoli istituti scolastici affinché si adoperino concretamente per favorire il rispetto delle norme e promuovere i diritti educativi dei minori figli di genitori separati, divorziati, non conviventi e non collocatari.

Avv. Maria Rosaria Petrillo

Avv. Nunzia Tufano

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