Congedo di maternità per il personale scolastico: effetti economici e giuridici

L’articolo 34 del CCNL disciplina i congedi dei genitori facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 151/2001, che prevede misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza.

Astensione obbligatoria dal lavoro

La lavoratrice in stato di gravidanza, a partire dal settimo mese, è tenuta ad astenersi dal lavoro nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Se il parto avviene dopo la data presunta, il periodo eccedente rientra comunque nel congedo di maternità, anche se si supera il limite complessivo dei cinque mesi previsto dalla normativa.

Modifica dei periodi di astensione obbligatoria

In presenza di un parere medico specialistico che tuteli la salute della gestante e del nascituro, la lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo. In alternativa, sempre su indicazione del medico, è

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