Conferma dei contratti per supplenti ancora in servizio su posti di insegnamento accantonati per i vincitori dei concorsi PNRR 1

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20.12.2024 18:45

Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Diffuse dal Ministero dell’Istruzione e del merito le note 221869 e 221963 riguardanti la gestione delle supplenze conferite in attesa dell’avente diritto ai sensi dell’art.14-bis del D.L.71/2024. Il decreto aveva previsto la possibilità di utilizzare, ai fini della stipula dei contratti per i vincitori dei concorsi PNRR 1, anche le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto 2024, ma comunque entro il 10 dicembre 2024.

I posti a tal fine destinati, nel frattempo erano stati accantonati e coperti, comunque non oltre il 31 dicembre, con supplenze fino all’avente diritto, attingendo dalle graduatorie di istituto.

I dirigenti scolastici per la copertura di quei posti avevano, quindi, stipulato contratti a tempo determinato utilizzando il codice N11 (supplenze pagate dal Tesoro con rata continuativa) con specifica caratterizzazione riferita al D.L.71/2024, che vincolava la fine del contratto al 31/12/2024. In tali contratti era inserita la clausola risolutiva che si sarebbe eventualmente attivata nel caso in cui fossero state pubblicate, nel frattempo, le graduatorie concorsuali, consentendo l’ individuazione dell’avente diritto alla nomina su quel posto.

Le note ministeriali di cui sopra prevedono, al fine di tutelare la continuità didattica, la conferma dei supplenti attualmente in servizio, nel caso in cui non sia stato ancora individuato il vincitore del concorso, non essendosi ancora conclusa, alla data del 10/12/2024, la procedura concorsuale per la quale il posto era stato accantonato, o non essendo stato comunque possibile coprire i posti (ad es. per rinuncia) entro il 31.12.2024. I nuovi contratti, che saranno ancora individuati dal codice N11, recheranno sempre la caratterizzazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L.71/24“; i contratti tuttavia non potranno avere inizio prima del 1° gennaio 2025 e non potranno concludersi oltre il 30 giugno 2025.

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