Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino a sabato 21 dicembre 2024, per la supplenza breve e saltuaria in sostituzione di un docente titolare, ci chiede se il suo contratto, in caso il docente titolare dovesse continuare a permanere assente anche alla ripresa delle attività didattiche, fissate al giorno 7 gennaio 2025, potesse essere continuativo per l’intero periodo delle vacanze sia dal punto di vista giuridico e anche da quello economico.

Quella nomina contrattuale vigente

È utile ricordare che l’art. 40 del Ccnl scuola 2006/2009 è ancora vigente perché non modificato dal CCNL scuola 2016-2018 e non modificato nemmeno dal CCNL scuola 2019-2021. In tale norma contrattuale si disciplina, in modo esaustivo, il rapporto di lavoro del supplente assunto a tempo determinato.
Nei casi di assunzione di un supplente in sostituzione di personale docente assente, è evidenziato nel comma 3 dell’art.40 del CCNL

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