Congedo prof per anno sabbatico, spetta a chi ha superato l’anno di prova e tocca al massimo fino ad un anno ogni 10 anni di servizio
È importante sapere che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il corrispettivo periodo di prova, potranno usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti scolastici potranno provvedere, a loro spese, alla copertura degli oneri previdenziali.
Normativa congedo anno sabbatico
Ai sensi dell’art.26, comma 14 della Legge 448/1998, che specifica la possibilità, per i soli docenti e Dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova per l’immissione in ruolo, di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, si colloca l’anno sabbatico (un anno scolastico ogni 10 anni). Come suddetto e specificato, per i periodi di congedo sabbatico i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali. Per cui a livello economico il permesso non verrà retribuito, mentre a livello giuridico l’anno non
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