Personale scolastico e incompatibilità
La problematica dell’incompatibilità del personale scolastico trova la sua legittimazione nel principio costituzionale sancito negli artt. 97 e 98 che affermano: “ I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione” al fine di “assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”. In conformità a tali principi la materia dell’incompatibilità è stata esclusa dalla contrattazione e lasciata come materia esclusiva della legge.
Incompatibilità Impiegati civili dello Stato
Le tematiche su cui vige l’incompatibilità hanno trovato spazio, anche se in forma generica, nel decreto n° 3 del lontano 1957 che nel trattare delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, all’art. 60 é disposto che l’impiegato non può esercitare:
• Attività commerciale, industriale o professionale;
• Assumere impieghi alle dipendenze di privati;
• Accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia
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