Sentenza Tribunale Milano 20 gennaio 2025, n. 1865

TRIBUNALE DI MILANO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 1865/2025 DEL 26.09.2023

IL GIUDICE BOCCIA IL MINISTERO: riconosciuto il diritto della ricorrente portatrice di handicap e invalida civile al diritto di precedenza nell’assegnazione quale vincitrice del concorso Dirigenti scolastici Riservato ex artt.3,  21 e 33 Legge n.104/92 della sede più vicino alla sua residenza.

La ricorrente ha partecipato ad una procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al decreto numero 107 dell’8/6/2023, precisando di essere invalida civile al 67% e di avere diritto ai benefici di cui all’articolo 3, 21 e 33 legge n.104 del 1992. Dopo essere risultata vincitrice del concorso  ha indicato le sue preferenze regionali inserendo al primo posto la Regione Lazio non essendovi posti disponibili nella Regione Campania di residenza.

La ricorrente veniva, invece,  assegnata dal Ministero dapprima alla Regione Lombardia, ad oltre 800 Km da casa e poi l’USR Lombardia in seconda fase, solo nella scelta della sede in ambito regionale, decideva di applicare il suo diritto di precedenza ex lege 104/92.

Il Ministero sosteneva che per il concorso del 2017 – del quale quello della ricorrente rappresenta la coda – era previsto il reclutamento di dirigenti scolastici a livello nazionale; e la norma di cui all’articolo 15 comma 3 del bando disponeva l’applicazione dei benefici di cui alla legge 104 del 92 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con il direttore generale nell’ ufficio scolastico regionale di destinazione.

La ricorrente ha proposto ricorso sostenendo, invece,  che il suo diritto di precedenza nella scelta della sede in qualità di vincitrice e invalida civile  andava applicato immediatamente, in quanto una diversa interpretazione avrebbe significato di fatto una elusione delle finalità della norma stessa.

Il GIUDICE del Lavoro di Milano Dott. Atanasio accogliendo il ricorso ha affermato che del  valore precettivo delle due disposizioni (art.21 e 33 L.104/92) non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l’art. 21 – la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il Ministero convenuto – è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l’espressione “diritto di scelta prioritaria”.

“Nemmeno è rilevante la circostanza che il concorso abbia una estensione nazionale; al contrario, proprio per questa ragione l’applicazione della scelta prioritaria andava consentita su tutto il territorio nazionale non già dopo avere destinato la ricorrente alla Regione Lombardia, La considerazione del Ministero, per la quale in tal modo verrebbe svilito il merito, è del tutto priva di rilevanza in quanto il legislatore ha volutamente disposto che al di là del merito venisse agevolato – rispetto alla collocazione geografica – il candidato più sfavorito dal punto di vista della integrità fisica.”

Continua il Tribunale: “Tale condivisibile scelta legislativa non può certamente essere posta in discussione dal bando di concorso che, per tale motivo, deve considerarsi illegittimo e pertanto disapplicato da questo giudice”.

Il Giudice ha ritenuto altresì sussistere nel caso di specie Il periculum in mora  in quanto la difficoltà della persona portatrice di handicap grave di vivere la propria condizione personale e familiare è ovviamente maggiormente impedita a causa della distanza che la separa dal suo luogo di normale residenza, che nel caso di specie dista circa 800 km. In conclusione la  domanda è stata accolta ed è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede più vicina a quella di residenza della ricorrente.

Questa pronuncia deve ritenersi molto importante in quanto è stato riconosciuto come  il diritto di avvicinamento di cui all’art. 33, commi  5 e 6, L. 104/1992 è un diritto prevalente, in quanto la sua finalità è quella di rendere concreta la tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione all’art.3 e all’art.32 per le persone invalide e fornisce così la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e la promozione della piena integrazione nella famiglia.

Avv. Massimo Vernola

Continua la lettura su: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=174913 Autore del post: EdScuola Fonte: http://www.edscuola.it/

Articoli Correlati

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000