Mobilità personale scolastico 2025/2028. Modificato il punteggio per i figli fino al diciottesimo anno, ma solo per i trasferimenti a domanda e d’ufficio
Fra le modifiche introdotte nel CCNI 2025/2028, vi è l’incremento del punteggio per i figli fino a sei anni e dai sei fino ai diciotto anni, ma solo per il trasferimento a domanda e d’ufficio, mentre la stessa voce non trova riscontro nella tabella relativa la mobilità professionale.
Esigenze di famiglia
I punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili tra loro e comprendono diversi tipi di esigenze come:
• Ricongiungimento al coniuge o ai genitori o ai figli;
• Figli di età inferiore a sei anni;
• Figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;
• Figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro,
• Figli o genitori che possono hanno bisogno di cure e assistenza soltanto nel comune richiesto.
Ricongiungimento al coniuge o ai genitori o ai figli
Il punteggio previsto per la presente voce è pari a 6; spetta
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