Supplenza da graduatoria di Istituto, la rinucia alla proroga non è sanzionabile se si è già accettata un’altra supplenza

Una docente che ha una supplenza breve nella classe di concorso A013 (latino e greco) che dal 7 gennaio scade il 5 febbraio 2025, prorogabile per assenza del titolare fino al 28 febbraio, ci chiede cosa accade se dovesse rinunciare alla proroga di tale supplenza per accettare, a partire da giorno 6 febbraio, un’altra supplenza in A011 (Italiano e latino) fino al termine delle lezioni. In tal caso la rinuncia alla proroga non comporterà nessuna sanzione, in quanto la docente ha già accettato un’altra supplenza e quindi la normativa la tutela a non ricevere nessuna sanzione.

Rinunce di supplenza su posti comuni

Il riferimento normativo rispetto le rinunce di supplenza è l’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. Cominciamo con il dire che il suddetto art.14, al comma 3, specifica che il docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare

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