Continuità del servizio dei docenti, con la prossima mobilità cambia il calcolo del punteggio. Ecco le nuove tabelle dei punteggi
Con il nuovo accordo contrattuale sulla mobilità territoriale, professionale e d’ufficio si è modificato anche il punteggio relativo alla continuità del servizio nella scuola di titolarità. Il calcolo del punteggio inizia dal quarto anno di continuità escludendo l’anno in corso, per mobilità territoriale e professionale, mentre per la mobilità d’ufficio e graduatorie interne di Istituto il punteggio scatta a cominciare dal secondo anno di continuità ma escludendo sempre l’anno in corso.
Punteggio continuità in mobilità volontaria
Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria o domanda di mobilità professionale volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo di partenza è di 12 punti, ovvero 4 punti per ogni anno scolastico prestato nella scuola di titolarità ). Siccome, come suddetto, l’anno in corso non si conta,