Continuità del servizio, il punteggio nella graduatoria interna di Istituto va calcolata a partire dal secondo anno di servizio e non dopo tre anni

Nelle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto e del personale Ata perdente posto il punteggio della continuità del servizio va calcolata a partire dal secondo anno di servizio, non contando l’anno in corso, ma calcolando il punteggio per ogni anno scolastico precedentemente svolto all’anno in corso nella scuola di titolarità. In buona sostanza, per il corretto calcolo del punteggio di continuità delle graduatorie interne di Istituto, si prescinde dal triennio di continuità, come invece va considerato nel caso del calcolo del punteggio della continuità del servizio per la domanda di mobilità volontaria.
Punteggio continuità docenti
Per quanto riguarda le prossime graduatorie interne di Istituto e/o la mobilità d’ufficio 2025/2026, come anche chiarito nell’informativa del MIM sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026 del 27 febbraio 2025, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non 12 come previsto dalla
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