Trasferimenti scuola prima fase ecco tutti gli altri movimenti

I trasferimenti a domanda nel comune senza precedenza sono l’ undicesima operazione della fase comunale .

Ricordo che nella fase comunale generalmente si utilizzano le preferenze scuole e nei comuni molto estesi con più scuole a volte le preferenze distretto.

Dopo sono presi in considerazione i trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda.
Quindi non è affatto vero che i trasferimenti d’ufficio nel comune di titolarità precedono i trasferimenti a domanda nel comune di titolarità come molti malinformati vanno sostenendo.

Dopo sono presi in considerazione i trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità , beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell’art. 13 del presente contratto.

Abbiamo così illustrato in questo e in precedenti articoli l’ordine di tutti i trasferimenti che sono disposti nella cosiddetta prima fase ( fase comunale).

Ribadiamo ancora una volta che nella prima fase non sono valutate le esigenze di famiglia.

Libero Tassella SBC

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Il Diritto al rientro nella scuola di titolarità passa da 8 a 10 anni

Il personale docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni (prima erano 8) che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.1) Il diritto decennale al rientro con precedenza.
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio, per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.
2) La precedenza si applica alla prima fase.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale interprovinciale.
3) Qual è la condizione per ottenere la precedenza?
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto
4) Qual è la procedura da seguire?
A tali fini il personale docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.
Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al punto V) comma 1 dell’art. 13 del CCNI.
5) Obbligo di dichiarazione su modulistica
L’obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento:
1) alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
2) all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
6) Scuola primaria.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio
7) Scuola infanzia.
Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio
8) Continuità didattica. ( la condizione per non interromperla).
L’utilizzazione annuale in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
9) La graduatorie interna.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
10) Quando spetta la continuità maturata nella scuola di ex titolarità?
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nel decennio, al docente in esubero nella provincia e precedentemente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
11) Il docente con diritto di rientro e che nella nuova scuola risulta essere ancora una volta soprannumerario. Che succede?
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.
12) Non si perde continuità se si chiede di rientrare nella scuola di ex titolarità ma si ottiene altra scuola.
Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
Libero Tassella SBC
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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2023, a chi spetta precedenza disabilità personale e cure continuative. Condizioni e documentazione

Di Nino Sabella

I docenti, titolari di una delle precedenze previste dal CCNI 2019/22, nell’ambito delle operazioni di mobilità annuale, si muovono prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio posseduto. Precedenza docenti con disabilità personale e che hanno bisogno di particolari cure continuative: tutte le info. 

CCNI
L’intesa , sottoscritta tra ministero e sindacati il 13 giugno u.s., ha prorogato anche per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova (tali docenti presentano domanda in modalità cartacea);
eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023, come si legge nella nota del MIM del 14 giugno 2023.
Leggi nel nostro speciale tutte le info sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni: requisiti partecipazione, guide per la compilazione delle istanze …
Precedenze
I docenti, che presentano domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, concorrono al movimento richiesto in base al punteggio e alle eventuali precedenze di cui fruiscono. Le precedenze, indicate nell’articolo 8 del prorogato CCNI 2019/22, si applicano nelle operazioni sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria (con le dovute differenze relativamente ad alcuni movimenti; così ad esempio, la precedenza di cui al punto II, di seguito riportato, si applica alle sole utilizzazioni provinciali).
Queste, nell’ordine indicato, le citate precedenze:

Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative 
Assistenza;
Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Precedenza punto III: personale interessato e ordine fruizione
Evidenziamo che la precedenza, di cui al punto 3 sopra riportato “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative “, comprende diverse categorie di personale. Ecco di chi si tratta e l’ordine con cui fruiscono della stessa (precedenza):

d. docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92;
e. docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
f. docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92.

Precedenza punto III: condizioni per fruirne
1. Docente con disabilità di all’art. 21 della legge n. 104/92
Il personale in questione, ossia con disabilità di cui all’art. 21 della L. 104/92, fruisce della precedenza a condizione che abbia un grado di invalidità superiore ai due terzi o minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
I docenti interessati fruiscono della precedenza alle sole condizioni sopra indicate, come si legge nel CCNI.
2. Docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
I docenti interessati hanno diritto alla precedenza a condizione che esprimano nella domanda come prima preferenza:

una scuola del comune in cui è ubicato il centro di cura specializzato, ove svolgono la relativa terapia; oppure
il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato; oppure
in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel suddetto comune, il comune viciniore oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Evidenziamo che:

la preferenza sintetica per il suddetto comune, in cui si trova il centro di cura specializzato, è obbligatoria, anche nel caso di comuni ove sia presente una sola scuola, prima di esprimere preferenze per altri comuni;
la mancata indicazione del suddetto comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, tuttavia non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

3. Docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della L. n. 104/92
I docenti interessati hanno diritto alla precedenza solo all’interno e per la provincia di residenza, a condizione che esprimano come prima preferenza:

il comune (o distretto sub comunale) di residenza; oppure 
una o più scuole comprese nel suddetto comune di residenza; oppure
il comune viciniore a quello di residenza, in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza; oppure
sempre in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza, una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore a quello di residenza, che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento (cioè di residenza).

Precisiamo che:

la preferenza sintetica per il suddetto comune di residenza è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una scuola, prima di esprimere preferenze (puntuali e/o sintetiche) per altri comuni; 
la mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

Cosa allegare alla domanda
Per fruire della precedenza in questione, gli interessati (oltre alle eventuali altre dichiarazioni e documentazioni) devono allegare alla domanda le certificazioni di seguito indicate con le relative riportate caratteristiche:

personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, in quest’ultima deve risultare la gravità della condizione di disabilità;
personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia, nella certificazione deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.).

Assegnazioni provvisorie docenti 2023, cosa allegare alla domanda e come procedere su Istanze Online
Assegnazioni provvisorie docenti 2023: chi può presentare domanda dal 15 giugno, quali preferenze esprimere, quali precedenze valgono [LO SPECIALE]

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