Mobilità Docenti 2025/26: Novità sulle Precedenze e Significato di “Prima Preferenza”

Il CCNI 2025/28 introduce importanti novità sulle precedenze, disciplinate dall’art. 13/1. Tra i principali cambiamenti, il periodo di rientro con precedenza nella scuola/comune di ex titolarità per i docenti soprannumerari è stato esteso a dieci anni. Inoltre, l’abolizione del referente unico amplia le possibilità di assistenza a soggetti con grave disabilità, includendo anche fratelli/sorelle non conviventi in specifiche condizioni.

Un’ulteriore modifica riguarda l’estensione della precedenza per assistenza al genitore con disabilità grave anche ai trasferimenti interprovinciali. Per beneficiare di tali precedenze, è fondamentale indicare come “prima preferenza” scuole o comuni specifici, in base alla tipologia di precedenza richiesta.

È importante chiarire che per “prima preferenza” si intende la prima relativa alla provincia in cui si esercita il diritto di precedenza, non necessariamente la prima indicata nel modulo domanda. È quindi possibile elencare preferenze di altre province prima di quelle relative alla provincia d’interesse.

Queste novità mirano a garantire maggiore flessibilità e tutela per i docenti, rispondendo a esigenze personali e familiari sempre più diversificate.

Leggi anche:

Bonus Renzi sulla Naspi: ecco quando arriva a marzo 2025

Assegno Unico Universale: cosa cambia a marzo 2025 tra arretrati e ISEE non aggiornato?

Segui i canali social di InformazioneScuola

InformazioneScuola,     grazie alla sua serie e puntuale informazione è stata selezionata dal servizio di       Google News    ,      per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime notizie seguici tramite      GNEWS     andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. 
Iscriviti al gruppo                                    whatsapp 
Iscriviti alla nostra                                  pagina Facebook

Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.

Continua la lettura su: https://www.informazionescuola.it/mobilita-docenti-2025-26-novita-sulle-precedenze-e-significato-di-prima-preferenza/ Autore del post: InformazioneScuola Fonte: https://www.informazionescuola.it

Articoli Correlati

Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti

Ordinanza del 2 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 29 maggio 2021 Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza

Ordinanza 21 maggio 2021 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita’ educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

Ordinanza 21 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Mobilità docenti 2023, precedenza per assistenza: quale preferenza andava espressa per prima?

Di Nino Sabella

In quale comune si esercita la precedenza del docente che assiste il figlio con disabilità, nell’ambito delle operazioni di mobilità?

Rispondiamo a un quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima la tempistica relativa alle operazioni di mobilità e le condizioni per fruire della suddetta precedenza.
Tempistica mobilità
Le domande di mobilità sono state presentate dagli interessati entro il 21 marzo u.s., per cui se ne attendono adesso gli esiti. Nel frattempo, gli ATP stanno inviando le lettre di notifica e convalida delle istanze presentate. Di seguito la tempistica relativa a tutte le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra:

Presentazione domande: 6 – 21 marzo 2023 (già effettuata)
Comunicazione posti disponibili al SIDI: termine ultimo 27 aprile 2023
Comunicazione domande di mobilità al SIDI: termine ultimo 2 maggio 2023
Pubblicazione movimenti: 24 maggio 2023

Precedenze
Gli interessati partecipano ai movimenti in base al punteggio (derivante da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali) e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono loro di essere soddisfatti prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.
Queste le precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25:

I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Precedenza punto IV: condizioni
La precedenza di cui al IV summenzionato riguarda il personale che assiste un soggetto con grave disabilità, nell’ordine:

docente-genitore che assiste il figlio  (anche adottivo) con grave disabilità o docente che esercita, a seguito di provvedimento giudiziario, legale tutela del disabile in situazione di gravità; nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tutela legale: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
docente-coniuge o convivente di fatto di soggetto con grave disabilità: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
docente-figlio che assiste il genitore con grave disabilità: la precedenza si applica nella I fase (limitatamente ai trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune) e nella seconda fase della mobilità [evidenziamo che il D.lgs. n. 105/2022 (che ha modificato la legge n. 104/92) ha abolito la figura del referente unico, per cui la precedenza in esame può essere riconosciuta anche a più figli, alle previste condizioni].

Di seguito le condizioni affinché il docente genitore, che assiste il figlio con grave disabilità, possa fruire della precedenza in questione (punto 1 sopra riportato):

la precedenza si applica all’interno e per la provincia comprendente il comune di domicilio dell’assistito (il figlio nel nostro caso);
la precedenza spetta a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il suddetto comune di domicilio dell’assistito ovvero il distretto sub comunale in caso di comunicon più distretti. Qualora nel predetto comune di domicilio non siano presenti scuole esprimibili, va espresso il comune viciniore oppure una scuola con sede in un altro comune non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito

Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Buonasera avrei bisogno di un chiarimento, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, ho prodotto domanda di mobilità interprovinciale con precedenza per legge 104 di figlio minore. Nel comune dove siamo domiciliati sia io che mio figlio è presente una scuola che è sede staccata di un istituto che ha sede in un altro comune . Ora nella lettera di convalida l’ATP sostiene che è sbagliato questa scelta perché dovevo mettere il comune viciniore e non considerare la presenza di questa scuola . È corretto ciò che sostiene l’ATP? Perché nel contratto nazionale di lavoro all’articolo 13 punto 4 dice che è possibile. 
Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che la stessa ha ragione, perché così leggiamo nell’articolo 13, comma 1 – punto IV, del CCNI 2022/25:
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religionecattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione cheabbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comunicon più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune odistretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Dettaprecedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamenteai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
Dunque, come detto anche sopra e come leggiamo nel CCNI, in assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio dell’assistito, l’interessato può scegliere di indicare il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in un comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel predetto comune di domicilio dell’assistito.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.

Pubblicato in Chiedilo a Lalla

Argomenti: Mobilità

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000