Maturità 2025: Dal 25 marzo al 9 aprile le domande per presidenti e commissari esterni. NOTA MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente pubblicato una nota ufficiale riguardante la formazione delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande per la nomina a presidenti e commissari esterni saranno aperte dal 25 marzo al 9 aprile e dovranno essere presentate attraverso il portale Polis Istanze online, utilizzando il modello ES-1.
Struttura delle commissioni d’esame
Per l’esame di Stato, ogni commissione sarà composta da un presidente esterno e da sei membri, suddivisi in tre commissari esterni e tre membri interni, per ciascuna delle due classi coinvolte. Questa configurazione è stata progettata per garantire una valutazione imparziale e professionale degli studenti, assicurando che le decisioni siano prese da un gruppo diversificato di esperti.
Obblighi di presentazione per i presidenti
Secondo l’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 183 del 2019, sono obbligati a presentare domanda per la nomina a presidente di commissione:
- Dirigenti scolastici attualmente in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, nonché presso istituti che offrono corsi di studio di secondo grado. Questo include anche i dirigenti di convitti nazionali e educandati femminili.
Chi può presentare domanda come presidente
Le seguenti categorie di professionisti possono presentare domanda per ricoprire il ruolo di presidente di commissione:
- Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di primo ciclo di istruzione.
- Docenti a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che siano inclusi nelle graduatorie di merito per la nomina a dirigente scolastico.
- Docenti con un minimo di dieci anni di servizio che abbiano ricoperto per almeno un anno, negli ultimi tre anni, il ruolo di presidente in commissioni d’esame.
- Docenti che abbiano svolto per almeno un anno, negli ultimi tre anni, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico.
- Docenti con un titolo di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, e almeno dieci anni di servizio di ruolo.
- Dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni.
- Docenti di istruzione secondaria di secondo grado, già di ruolo, collocati a riposo da non più di tre anni.
In aggiunta, possono presentare domanda anche:
- Docenti a tempo parziale in istituti statali, che, se nominati, dovranno prestare servizio secondo l’orario di un contratto a tempo pieno e ricevere la stessa retribuzione durante il periodo di partecipazione all’esame.
- Docenti tecnico-pratici e docenti di sostegno con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, a condizione che non abbiano seguito candidati con disabilità durante l’anno scolastico.
Obblighi di presentazione per i commissari esterni
Secondo l’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6 del decreto ministeriale n. 183 del 2019, sono tenuti a presentare domanda per la nomina a commissario esterno:
- Docenti a tempo indeterminato in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che non siano stati designati come commissari interni o referenti del plico telematico. Questi docenti devono insegnare nelle classi terminali o in discipline che rientrano nelle linee guida nazionali.
- Docenti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, in servizio in istituti statali, che non siano stati designati come commissari interni o referenti, e che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti ai commissari esterni.
Chi può presentare domanda come commissario esterno
Le seguenti categorie di professionisti possono richiedere la nomina a commissario esterno, ma non sono obbligati a farlo:
- Docenti già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni, che possiedono l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento.
- Docenti che hanno prestato servizio per almeno un anno negli ultimi tre anni con contratto a tempo determinato e che siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento.
Inoltre, possono richiedere la nomina anche:
- Docenti a tempo parziale in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che, se nominati, dovranno prestare servizio come se fossero a tempo pieno, ricevendo la stessa retribuzione.
- Docenti di sostegno con abilitazione, purché non abbiano seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità.
- Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.
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