I docenti possono essere licenziati solo per condotte extralavorative gravi

La recente vicenda della maestra d’asilo di Treviso, iscritta alla piattaforma OnlyFans, ha riportato sotto i riflettori il delicato tema delle condotte extralavorative dei docenti e del loro impatto sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Sebbene la questione non sia nuova, essa solleva interrogativi fondamentali sulla compatibilità tra la funzione educativa e determinate scelte personali.

La giurisprudenza italiana è chiara: solo comportamenti privati di particolare gravità, tali da ledere in modo diretto o indiretto l’immagine e la credibilità del ruolo educativo, possono giustificare un licenziamento. Al centro dell’analisi giuridica vi è l’accertamento dell’inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dall’articolo 2105 del Codice Civile.

Nel caso specifico, il dibattito si concentra sul bilanciamento tra la libertà personale garantita dalla Costituzione e le responsabilità etiche che il ruolo di educatore comporta. La vicenda della docente veneta rappresenta un esempio emblematico di come la società e il diritto continuino a interrogarsi sui confini tra vita privata e professionale, soprattutto in contesti educativi.

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