Permessi legge 104/92, fruizione ad ore solo per gli ATA: i docenti devono assentarsi per l’intera giornata. Novità nel nuovo CCNL?

L’ultimo CCNL 2019/2021, all’art. 68, comma 1, ha così previsto: “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. Il nuovo Contratto non ha sostituito la previsione legislativa, ma ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dei permessi, consentendo al lavoratore, appartenente ai ruoli ATA, di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
In proposito, l’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS122, ha anche chairito che il personale ATA può chiedere un permesso di 3 o 4 ore giornaliere, nell’ambito delle 18 ore mensili previste dalla normativa.
Due modalità di fruizione
Quindi il lavoratore ATA ha due possibilità: assentarsi per l’intera giornata lavorativa
Continua la lettura su: https://www.tecnicadellascuola.it/permessi-legge-104-92-fruizione-ad-ore-solo-per-gli-ata-i-docenti-devono-assentarsi-per-lintera-giornata-novita-nel-nuovo-ccnl Autore del post: Tecnica della Scuola Fonte: