Le cattedre dovrebbe privilegiare gli interessi educativi o quelli di bottega?

L’assegnazione delle cattedre dovrebbe privilegiare gli interessi educativi o quelli di bottega?
Sull’assegnazione dei docenti alle classi, la formulazione dell’art. 5 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dal D.Lgs. 150/2009, sembrava non lasciare spazio a dubbi interpretativi, attribuendo in via esclusiva al dirigente scolastico tale compito “con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. L’unico vincolo era rappresentato dalla “sola informazione ai sindacati”, integrata, a seguito della riforma Madia, con la frase: “ovvero le ulteriori forme di partecipazione” (Confronto sindacale, n.d.r.).Nel 2020, tuttavia, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11548 ha rimesso tutto in discussione, confermando la validità dell’impianto normativo contenuto nel Testo Unico sulla scuola del 1994. Secondo la Suprema Corte, infatti, gli articoli 4 e 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (relativi, rispettivamente, alla funzione di indirizzo e alla gestione unitaria della scuola nel rispetto degli organi collegiali) ribadivano la validità del D.Lgs. 297/1994. Di
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