Docenti perdenti posto, rientrano nel pieno diritto di fare domanda di mobilità al di fuori di qualsiasi vincolo attuale e futuro

Un docente che è stato individuato perdente posto per l’anno scolastico 2025-2026 ci chiede quale sarà la sua posizione giuridica in riferimento al suo vincolo triennale di permanenza nella scuola di attuale titolarità. Ci chiede anche se, in caso di ottenere una delle sedi scolastiche scelte in domanda di mobilità, resterà vincolato per i successivi tre anni nella scuola scelta puntualmente. Rispondiamo brevemente che i docenti perdenti posto e quindi individuata soprannumeraria per l’anno scolastico 2025-2026, è derogata dal suo vincolo triennale attuale e non avrà nemmeno vincoli per la sua sede di nuova titolarità.

Normativa sul vincolo mobilità per i soprannumerari

Se un docente è individuato perdente posto e quindi chiamato a presentare domanda di mobilità, se per esempio presentasse domanda di mobilità condizionata e dovesse venire soddisfatto su una preferenza puntuale espressa, il vincolo tiennale della mobilità non sarebbe applicabile.

Ai sensi dell’art.2, comma 2 del CCNI

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Trasferimenti scuola – Vademecum su tutti i vincoli nella mobilità 2022/2023

Vademecum mobilità 2022 – Per l’a.s. 2022/23 il CCNI firmato il 27. 1. 2022 all’art.2 prevede un complesso sistema di vincoli, alcuni introdotti dalla Legge (art. 58 comma 2 punto 6 lettera f) della Legge 106/2021, altri erano già previsti dal CCNL del 19.4.2018 comma 4, lett.a1, altri ancora sono stati introdotti dallo stesso CCNI 22/25 al comma 7 dell’art.2 per i docenti neoimmessi in ruolo dal 20/21 che chiedono e ottengono il trasferimento per il 22/23 e negli altri anni di vigenza del contratto integrativo ( 23/24 e 24/25).
Articoliamo il nostro vademecum in sezioni che corrispondono a categorie diverse di docenti che presenteranno domanda di trasferimento e/o passaggio entro il prossimo 15 marzo, indicando gli effetti sui vincoli di tali movimenti una volta ottenuti.
? Docente immesso in ruolo con decorrenza 01.09.2020
a) Può presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale.
b) Non può presentare domanda di passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, pur avendone i requisiti previsti dal comma 1 dell’art.4 del CCNI, per il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art.2 del CCNI del 27.1.2022, come ora precisato dal punto 5 ( terzo rigo) dell’art.1 dell’OM n.45 del 25. 2.2022.
c) Se trasferito il docente sarà soggetto al vincolo per gli aa.ss. 22/23, 23/24, 24/25.
d) Se non trasferito, il docente sarà soggetto al vincolo per il solo a.s. 23/24.
? Docente immesso in ruolo con decorrenza 01.09.2021
a) Il docente può presentare domanda di trasferimento.
b) Se trasferito, il docente sarà vincolato per gli aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25.
c) Se non trasferito il docente sarà soggetto al vincolo per il 22/23 eil 23/24.
? Docente immesso in ruolo nel 20/21 o nel 21/22 di cui all’ar.33 commi 3 e 6 della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano sopravvenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle GAE ( ultimo aggiornamento della GAE il 2019)
a) Il docente non è vincolato, pertanto può presentare domanda di trasferimento.
b) Per questi docenti i vincoli sono disciplinati dai commi 2 ( trasferimento e/o passaggio provinciale) e 3 ( trasferimento e/o passaggio interprovinciale) dell’art.2 CCNI 22/25.
? Docente immesso in ruolo fino al 2019/20 che partecipa al trasferimento e/o al passaggio per il 2022/2023
? Fase provinciale del trasferimento
a) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio con preferenza analitica.
b) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento in fase comunale con preferenza sia analitica che sintetica.
c) È vincolato il docente che ottiene il passaggio di ruolo o di cattedra nello stesso comune dove quest’anno scolastico è titolare con qualunque preferenza l’ottenga ( analitica o sintetica)
d) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e viceversa ( seconda fase dei trasferimenti) nello stesso comune in cui quest’anno scolastico è titolare e con qualunque tipo di preferenza l’ottenga.
e) Non è vincolato il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio con una preferenza sintetica ( distretto, comune, distretto subcomunale)
f) Non sono vincolati i docenti di cui ai punti a), b), c ), d) beneficiari delle precedenze di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI nel caso ottengano per trasferimento o per passaggio in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza.
g) Non è vincolato il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata anche se sarà soddisfatto per una preferenza espressa nel modulo domanda sia essa analitica sia essa sintetica.
? Fase interprovinciale
a) È vincolato il docente che ottiene il trasferimento e il passaggio sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica ( distretto, comune, distretto sub comunale, provincia).
b) Non è vincolato il docente che ottiene il trasferimento ovvero il passaggio con preferenza analitica o sintetica e che è beneficiario di una delle precedenze previste ai punti I, II, III, IV, VI, VII e VIII nel caso abbia ottenuto la sede di titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza.

c) Non è vincolato il docente che è trasferito d’ufficio o a domanda condizionata anche se è soddisfatto in una sede della provincia chiesta sia con preferenza analitica sia sintetica.
d) Non è vincolato per la mobilità 22/23 il docente ex Fit ( art.13 comma 3 D.lvo 59/ 2017), immesso in ruolo antecedentemente al 20/21che ha assolto l’obbligo di vincolo presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo.
? Docente trasferito nel 2019/20 oppure nel 2020/21 oppure nel 2021/22
Con il precedente contratto integrativo per il triennio 2019/22 sono stati introdotti dei vincoli triennali per i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo nel suddetto triennio, i vincoli per questi docenti sono disciplinati dal comma 4, art.22 lettera A1 del CCNL del 19.4.2018, richiamato dal comma 2 dell’art.2 del CCNI 2019/22.
? Docente trasferito o che ha ottenuto il passaggio per il 2019/20 ( mobilità richiesta nell’a.s. 2018/19)
a) Il docente non è più vincolato e può, entro il 15 marzo, presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio.Il docente quest’anno ha adempiuto al vincolo triennale.
b) Gli anni scolastici 2019/20, 20/21 e 21/22 in Utilizzazione o Assegnazione Provvisoria sono validi ai fini del computo del vincolo).
? Docente trasferito o che ha ottenuto il passaggio negli anni scolastici 2020/21 o 2021/22
a) Non è vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in fase provinciale o interprovinciale con una preferenza sintetica.
b) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in fase provinciale o interprovinciale con una preferenza analitica ( scuola).
c) Non è vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale o interprovinciale con una preferenza analitica ma in un comune o distretto subcomunale diverso rispetto a quello dove si applica una delle otto precedenze prevista dal comma 1 dell’art.13 del CCNI 22/25.
d) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento in fase comunale sia con preferenza analitica sia sintetica.
e) È vincolato il docente che ha ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica nel comune dove era titolare nell’anno scolastico precedente a quello per cui sono stati disposti i movimenti.
f) È vincolato il docente che ha ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa con preferenza analitica o sintetica nel comune dove era titolare nell’anno scolastico precedente a quello per cui sono stati disposti i movimenti.
g) Non è vincolato il docente che è stato individuato soprannumerario nell’ a.s. 20/21 per l’a.s. 2021/22 ed è stato trasferito d’ufficio con decorrenza 1. 9.2021 d’ufficio o a domanda condizionata benché sia stato soddisfatto su una preferenza espressa sia essa analitica che sintetica.
Libero Tassella mailto: tassellalibero@gmail.com
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Mobilità 2023, docenti che hanno ottenuto il trasferimento: chi avrà il vincolo triennale e chi no

Di Nino Sabella

Nella giornata del 24 maggio 2023 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità per l’a.s. 2023/24. I docenti soddisfatti nel movimento si interrogano adesso se siano o meno sottoposti al vincolo triennale nella scuola ottenuta, soprattutto se non era la prima preferenza.

Vincoli CCNI 2022/25
Premettiamo che i vincoli, di cui parleremo, non riguardano i neoassunti ma la totalità dei docenti (neoimmessi compresi) che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo/cattedra.
E’ l’articolo 2 del CCNI 2022/25 a disporre i suddetti vincoli triennali, derivanti da specifiche disposizioni di legge e dipendenti dalla preferenza/provincia relativamente alle quali si è stati soddisfatti. Ecco quali:

vincolo triennale dovuto al fatto di essere stati soddisfatti nel movimento (trasferimento o passaggio) su preferenza puntuale, ossia su scuola (a prescindere dalla provincia di provenienza), oppure nel comune di titolarità;
vincolo triennale discendente dal fatto di aver ottenuto il movimento (trasferimento  o passaggio) in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza relativamente alla quale si è stati soddisfatti.

Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda. 
Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Quando si può presentare domanda
Nell’uno e nell’altro caso sopra descritti, i docenti interessati non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni scolastici successivi. Ciò vuole dire, ad esempio, che i docenti soddisfatti per l’a.s. 2023/24, sono vincolati per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26; tali docenti potranno presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27.
I docenti in questione, durante i tre anni di vincolo, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria, almeno secondo le disposizioni vigenti (potranno farlo sicuramente per l’a.s. 2023/24, come emerso dai primi incontri tra MIM e OOSS per la sottoscrizione del nuovo CCNI).
Conclusioni
In definitiva, sono soggetti al vincolo triennale, ossia non potranno presentare domanda di mobilità nei tre anni successivi, i docenti che:

hanno ottenuto trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale e sono stati soddisfatti su scuola (preferenza puntuale);
hanno ottenuto trasferimento o passaggio nel comune di titolarità, tramite espressione della preferenza distretto sub comunale;
hanno ottenuto trasferimento o passaggio interprovinciale su una delle preferenze espresse, siano esse puntuali (scuola) o sintetiche (comune, distretto, provincia);

Non sono, invece, soggetti al vincolo triennale i docenti che:

hanno ottenuto un trasferimento provinciale su una delle preferenze sintetiche espresse (eccetto coloro i quali sono stati soddisfatti nel comune di titolarità, su una delle preferenze distretto sub comunale espressa);
sono strati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
sono beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (con le differenze riportate nei distinti paragrafi).

Ricordiamo inoltre che i docenti neoimmessi 2022 che non hanno ottenuto trasferimento potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (se hanno i requisiti) e poi ancora domanda di trasferimento per il 2024/25.
La consulenza
È possibile inviare un quesito scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

Pubblicato in Docenti

Argomenti: Mobilità

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