Esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto: a chi spetta?

Annualmente i singoli istituti hanno il compito, in relazione all’organico, di elaborare la graduatoria interna d’istituto al fine di individuare l’eventuale perdente posto non inserendo in essa i docenti che rientrano nell’art. 13 e il personale ATA che rientra nell’art. 40.
Esclusione dalla graduatoria interna d’istituto
Secondo le disposizioni previste dal CCNI 2025/2028, vanno esclusi dalla graduatoria interna d’istituto, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, sia dei docenti, sia del personale ATA, i beneficiari delle precedenze previste dagli artt. 13 e 40 ai punti I), III), IV) e VII):
• Punto I (Disabilità e gravi motivi di salute)
• Punto III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
• Punto IV (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di esercita la tutela legale
• Punto VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali).
Punto I
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