Il ds può sostituire il dsga assente per malattia, fino ai tre mesi di assenza. Per assenze brevi, sotto i 15 gg, si valuta caso per caso.

La normativa di riferimento per quanto riguarda la sostizuzione del dsga di una scuola, assente per un periodo inferiore ai tre mesi, è il CCNL scuola 2019-2021 entrato in vigore dal 18 gennaio 2024. A tal proposito c’è un orientamento applicativo dell’ARAN che risponde ad una domanda posta da una scuola che si è trovata nella condizione di sostituire il proprio Dsga per un’assenza inferiore ai 15 giorni. La risposta dell’ARAN è a più ampio respiro, specificando i vari casi possibili di sostituzione del dsga.
Sostituzione del dsga da parte del ds
La domanda presentata all’ARAN è la seguente:
“In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?“
Nella risposta l’ARAN specifica che l’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA. Tale articolo,
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