DSGA, ex assistente amministrativo: per la Cassazione ha diritto all’inquadramento più favorevole

DSGA, ex assistente amministrativo: per la Cassazione ha diritto all’inquadramento più favorevole
Ordinanza emessa a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso.
È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso – introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.
Il fatto riguardava un DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale aveva ottenuto con decreto la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; successivamente aveva ricevuto la notifica di un decreto con il quale il dirigente scolastico aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera.
La Cassazione ha chiarito come il comma 13 dell’art. 66, precisa, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell’anzianità del personale non docente, che: «Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche Il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art. 3
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