Permessi per motivi di lutto, docenti e personale ata. Ecco chi può fare richiesta, quanti giorni toccano e come giustificare l’assenza.

È importante specificare, ai fini di un corretto excursus normativo, che l’art. 1 comma 16 del CCNL scuola 2019-2021 dispone che: «Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”. Per quanto riguarda i permessi per motivi di lutto, resta quindi valido e pienamente efficace l’art. 15 comma 1 del CCNL 2006/2009, non modificato dal CCNL 2019/2021.
Permessi per lutto, docenti e ata di ruolo
Proprio ai sensi dell’art.15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009, il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permesso retribuito per evento, anche non continuativi, per perdita del coniuge, di parenti
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