Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

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Il decreto-legge del 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modifiche dalla legge del 13 maggio 1988, n. 153) prevede che ogni anno, a partire dal 1° luglio, i limiti di reddito familiare utili per ricevere l’Assegno per il nucleo familiare vengano aggiornati. Questa rivalutazione tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall’ISTAT, riferita al periodo tra l’anno usato per calcolare il reddito e l’anno precedente.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto l’Assegno unico e universale per i figli a carico (attivo dal 1° marzo 2022) e ha abolito l’Assegno per il nucleo familiare per le famiglie con figli o orfani, i nuovi livelli di reddito si applicano solo ai nuclei familiari senza figli o orfani, ovvero quelli formati da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti
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