Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: chi può presentare domanda e come farlo

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/26, si riapre la possibilità per i docenti di ruolo di presentare domanda di assegnazione provvisoria, un’occasione rilevante per le assegnazioni provvisorie docenti. Questa opportunità è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) e prevede specifiche condizioni per i diversi profili di insegnanti e le assegnazioni provvisorie.

I docenti che hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di ruolo possono richiedere l’assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, senza necessità di rientrare in deroghe particolari. Tali assegnazioni provvisorie docenti permettono quindi un ampio raggio di scelta.

Tuttavia, i neoassunti degli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, soggetti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, possono fare domanda solo per assegnazioni provinciali.

Per richiedere un’assegnazione interprovinciale, devono rientrare nelle deroghe previste dal contratto, come il ricongiungimento familiare o gravi motivi di salute.

È importante ricordare che la domanda può essere presentata per una sola provincia e deve essere motivata da esigenze specifiche, tra cui il ricongiungimento a figli, coniuge o genitori, o da condizioni di salute certificate. Le assegnazioni provvisorie docenti, in questi casi, possono essere essenziali.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il CCNI vigente e le disposizioni del Ministero dell’Istruzione. Le scadenze e le modalità operative saranno comunicate nei prossimi giorni, incluse le informazioni sulle assegnazioni provvisorie docenti.

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Mobilità 2023, docenti che hanno ottenuto il trasferimento: chi avrà il vincolo triennale e chi no

Di Nino Sabella

Nella giornata del 24 maggio 2023 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità per l’a.s. 2023/24. I docenti soddisfatti nel movimento si interrogano adesso se siano o meno sottoposti al vincolo triennale nella scuola ottenuta, soprattutto se non era la prima preferenza.

Vincoli CCNI 2022/25
Premettiamo che i vincoli, di cui parleremo, non riguardano i neoassunti ma la totalità dei docenti (neoimmessi compresi) che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo/cattedra.
E’ l’articolo 2 del CCNI 2022/25 a disporre i suddetti vincoli triennali, derivanti da specifiche disposizioni di legge e dipendenti dalla preferenza/provincia relativamente alle quali si è stati soddisfatti. Ecco quali:

vincolo triennale dovuto al fatto di essere stati soddisfatti nel movimento (trasferimento o passaggio) su preferenza puntuale, ossia su scuola (a prescindere dalla provincia di provenienza), oppure nel comune di titolarità;
vincolo triennale discendente dal fatto di aver ottenuto il movimento (trasferimento  o passaggio) in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza relativamente alla quale si è stati soddisfatti.

Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda. 
Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Quando si può presentare domanda
Nell’uno e nell’altro caso sopra descritti, i docenti interessati non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni scolastici successivi. Ciò vuole dire, ad esempio, che i docenti soddisfatti per l’a.s. 2023/24, sono vincolati per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26; tali docenti potranno presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27.
I docenti in questione, durante i tre anni di vincolo, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria, almeno secondo le disposizioni vigenti (potranno farlo sicuramente per l’a.s. 2023/24, come emerso dai primi incontri tra MIM e OOSS per la sottoscrizione del nuovo CCNI).
Conclusioni
In definitiva, sono soggetti al vincolo triennale, ossia non potranno presentare domanda di mobilità nei tre anni successivi, i docenti che:

hanno ottenuto trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale e sono stati soddisfatti su scuola (preferenza puntuale);
hanno ottenuto trasferimento o passaggio nel comune di titolarità, tramite espressione della preferenza distretto sub comunale;
hanno ottenuto trasferimento o passaggio interprovinciale su una delle preferenze espresse, siano esse puntuali (scuola) o sintetiche (comune, distretto, provincia);

Non sono, invece, soggetti al vincolo triennale i docenti che:

hanno ottenuto un trasferimento provinciale su una delle preferenze sintetiche espresse (eccetto coloro i quali sono stati soddisfatti nel comune di titolarità, su una delle preferenze distretto sub comunale espressa);
sono strati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
sono beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (con le differenze riportate nei distinti paragrafi).

Ricordiamo inoltre che i docenti neoimmessi 2022 che non hanno ottenuto trasferimento potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (se hanno i requisiti) e poi ancora domanda di trasferimento per il 2024/25.
La consulenza
È possibile inviare un quesito scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

Pubblicato in Docenti

Argomenti: Mobilità

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