Esami di maturità e titoli secondari di primo grado

Esami di maturità e titoli secondari di primo grado

di Gennaro Palmisciano (*)

In occasione degli esami conclusivi del secondo ciclo, per antonomasia gli esami di maturità, rispunta una problematica, la cui rilevanza ha richiesto un intervento specifico del ministro. 

All’art. 3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato 2025, relativo ai requisiti degli alunni interni, infatti si legge “L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera i quali, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione”.

Sono molto numerosi i paesi, anche confinanti con l’Italia, i quali non prevedono l’esame di Stato alla fine dell’ottava classe o lo prevedono in modo non allineato con l’Italia. Basti pensare al caso della Francia,  in cui il brevet, equivalente del diploma di scuola secondaria di primo grado, si consegue alla fine del nono anno.

Quindi per gli alunni interni si può prescindere dalla esibizione del diploma, il conseguimento del quale comunque non era e non è da alcuni anni un requisito di ammissione.

Diverso è il caso degli alunni canditati esterni, i quali possono certificare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel paese di provenienza in modo diverso a seconda che siano cittadini italiani e equivalenti (comunitari, profughi, richiedenti diritto d’asilo) oppure cittadini extracomunitari.

I candidati esterni cittadini italiani possono documentare l’assolvimento dell’obbligo nel paese di provenienza esibendo il titolo straniero accompagnato da una dichiarazione di valore. Non inganni il fatto che quest’ultimo documento viene emesso dall’ambasciatore italiano nel paese  straniero di conseguimento del titolo concludendo con un’affermazione di rito:  “La presente dichiarazione di Valore non implica alcun riconoscimento, equipollenza od omologazione del titolo”. In effetti spetta all’Autorità scolastica italiana il riconoscimento del titolo estero nell’ordinamento italiano, tramite una procedura di equipollenza che in genere richiede almeno 6 mesi.

In occasione degli Esami di Stato il caso è diverso. Il presidente non deve dichiarare equipollente il titolo straniero, ma verificare l’esistenza in documentazione: 

  • per i cittadini italiani o equivalenti del titolo straniero pari alla promozione alla nona classe, accompagnato da una dichiarazione di valore dell’ambasciata o del consolato italiani nel paese di riferimento;
  • per i cittadini extracomunitari del documento e della sua traduzione giurata in lingua italiana, dalla quale risulti la promozione alla nona classe.

In costanza della presenza di questi due atti NON è fondata la richiesta di ulteriore documentazione. Nei casi dubbi, comunque, appare consigliabile rivolgersi al personale ispettivo di riferimento tecnico per la commissione.


(*) dirigente ispettore tecnico

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