Sentenza n. 12472 del 24 giugno 2025 del TAR Lazio sez. III bis

IL TAR LAZIO SEZ.III BIS ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO SULLA CLASSE A026 MATEMATICA, CONDANNANDO IL MINISTERO ISTRUZIONE A VALUTARE NEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO NON SOLO IL PERCORSO FORMATIVO ESTERO MA ANCHE TUTTE LE ESPERIENZE (ABILITATIVE, FORMATIVE, PRATICHE), E I TITOLI ITALIANI DI OGNI GENERE VALUTABILI.

Di notevole interesse la sentenza n° 12472 del 24 giugno 2025 del TAR Lazio sez. III bis di accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza, Prof. Diritto della Comunità Europea della Università Teseo che sancisce l’obbligo del Ministero di dover in sede di valutazione delle istanze di riconoscimento, non limitarsi al titolo abilitativo estero, ma estendere l’istruttoria anche il complesso delle esperienze formative allegate alla istanza .

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza-“ si tratta di una sentenza di particolare importanza, atteso che finalmente l’orientamento giurisprudenziale del Tar Lazio applicabile con riferimento ai procedimenti ad oggetto il riconoscimento delle classi di concorso previste dal sistema di corrispondenza tra titoli di studio e classi di concorso di cui al Dpr n°19/2016 e dal D.M. n°259/2017, apre ad una valutazione più ampia  che non si limita al percorso formativo maturato all’estero e alla denominazione risultante dalla certificazione finale ritenuta risolutiva  spesso negativamente come nel passato dalla magistratura, ma che obbliga il Ministero dell’Istruzione e Merito ad una ponderata valutazione complessiva “del compendio di esperienze formative, abilitative e pratiche” ovunque maturate nel contesto applicativo della Direttiva UE n°36/2005 e a maggior ragione, anche in Italia.

Nel caso di specie infatti, il Collegio giudicante, ha evidenziato la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in quanto il Ministero non aveva considerato in alcun modo le difese procedimentali contenente elementi sostanziali evincibili dalla documentazione allegata dal ricorrente, a dimostrazione dell’esperienza maturata con riferimento a tale classe di concorso.

Ad avviso del Collegio della sez. III BIS, “Tale tesi è avvalorata dal Tar Lazio come si evince dalla motivazione “alla luce delle sentenze di Adunanza Plenaria del dicembre 2022 (i.e. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), nonché della giurisprudenza unionale (i.a. Corte di giustizia UE sentenze: 2 marzo 2023, causa C-270/21, A (Insegnante di scuola materna); 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Formazione in medicina generale; 8 luglio 2021, causa C-166/20, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard).

Le esperienze, di ogni genere (abilitative, formative, pratiche), valutabili nei procedimenti di riconoscimento, non sono soltanto quelle conseguite nello Stato membro che ha rilasciato l’abilitazione, o nell’ultimo Stato membro in cui è stato acquisito un titolo (di qualsiasi genere), perché ciò sarebbe contrario ai principi unionali di libera circolazione (cfr. sentenze Corte di giustizia UE 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; 13 novembre 2003, causa C313/01, Morgenbesser; 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla; 22 gennaio 2002, causa C-

31/00, Dreessen).

Del resto, autorevole dottrina ha evidenziato come in tali casi si vada “oltre il trattamento nazionale”, e che l’Unione è fondata su un nuovo tipo di Trattato che costituisce un ordinamento giuridico di cui sono attori non solo gli Stati membri ma anche i cittadini ed i privati in generale.

L’Amministrazione ha peraltro piena consapevolezza di quanto sopra atteso che ha di recente affermato che non può ricorrere a mezzi di intelligenza artificiale, salva la riserva di umanità, al fine di superare le sue inefficienze nella gestione dei procedimenti di riconoscimento, perché sussisterebbe la: “necessità di valutare l’esperienza prestata dall’istante sulla specifica classe di concorso per la quale chiede il riconoscimento del titolo estero. Per procedere in tal senso, occorre analizzare lo stato matricolare isolando l’eventuale attività di docenza sulla specifica disciplina di interesse e tenerne conto unitamente al percorso formativo svolto per valutare l’idoneità della complessiva preparazione e provvedere all’accoglimento, pieno o subordinato a misure compensative, oppure al rigetto.” (cfr. ordinanza 24 aprile 2025, n. 8066).

Pertanto risulta violato l’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in quanto il Ministero non ha considerato in alcun modo le difese procedimentali della parte istante.

Il ricorso va dunque accolto quanto alle doglianze, inserite in varia forma nei diversi motivi di ricorso, che evidenziano la violazione dei principi di cui alle sentenze di Adunanza plenaria sopra ricordate e la violazione delle regole in tema di “preavviso di rigetto” e corollario obbligo di motivazione.

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